Agevolazioni

Accordi per l'innovazione

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API - Agevolazioni per Ricerca e Sviluppo Industriale

Gli Accordi per l’innovazione sono un importante strumento operativo volto a sostenere le imprese che realizzano nuovi prodotti e innovativi modelli produttivi.

I soggetti eleggibili ad agevolazione sono le imprese di qualsiasi dimensione, che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, nonché attività di ricerca che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni per una durata non superiore ai 36 mesi da avviare successivamente alla presentazione della domanda.

Gli interventi ammissibili sono legati ad attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento:

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione.

Per la fruizione gli interessati dovranno presentare, al Ministero dello sviluppo economico, apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti che successivamente saranno verificati. ​

Ambito territoriale di applicazione: Nazionale

Gli Accordi per l’innovazione sono un importante strumento operativo per rafforzare la competitività e il tessuto produttivo del Paese volto a sostenere le imprese che realizzano nuovi prodotti e innovativi modelli produttivi.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

 

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

 

Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

 

    • Tecnologie di fabbricazione;
    • Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
    • Tecnologie abilitanti emergenti;
    • Materiali avanzati;
    • intelligenza artificiale e robotica;
    • Industrie circolari;
    • Industria pulita a basse emissioni di carbonio
    • Malattie rare e non trasmissibili
    • Impianti industriali nella transizione energetica
    • Competitività industriale nel settore dei trasporti
    • Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
    • Mobilità intelligente
    • Stoccaggio dell’energia
    • Sistemi alimentari
    • Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
    • Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

 

Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

 

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazione il quale verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

 

  • le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
  • la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
  • la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
  • la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
  • la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell’Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Dalle ore 10.00 del giorno 11 maggio 2022 le imprese potranno presentare le domande di agevolazione. Il soggetto gestore dell’iniziativa renderà disponibile la procedura da seguire a partire dal 19 aprile 2022.

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