Agevolazioni
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PNRR - Agevolazioni per il Turismo
L’articolo 1 del Decreto D.L. n. 152/2021 introduce un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, per le strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
I soggetti eleggibili ad agevolazione sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
Le spese che danno accesso ai benefici sono quelle sostenute effettivamente per gli interventi di:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
- digitalizzazione (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, come indicati dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 83/2014);
- le spese per la relativa progettazione.
In relazione ai suddetti interventi agevolabili, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto in quanto sono utilizzabili cumulativamente, a patto che non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.
Per la fruizione gli interessati dovranno presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate a breve dal Ministero del Turismo .
Il credito potrà anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità già definite con provvedimento 8 agosto 2020.
Per la fruizione gli interessati dovranno presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate a breve dal Ministero del Turismo
Ambito territoriale di applicazione: Nazionale
Finalità dell'Agevolazione
Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Soggetti Beneficiari
- Imprese alberghiere
- Strutture che svolgono attività agrituristica come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali
- Strutture ricettive all’aria aperta
- Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
- Stabilimenti balneari
- Complessi termali
- Porti turistici
- Parchi tematici.
Possono accedere agli incentivi le imprese operanti nel settore turistico:
- regolarmente iscritte al registro imprese alla data di presentazione della domanda
- proprietarie degli immobili oggetto dell’intervento presso cui è esercitata l’attività turistica o il servizio ricettivo, oppure che gestiscono l’attività ricettiva o il servizio turistico in virtù di un contratto regolarmente registrato in immobili o aree di proprietà di terzi.
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura d’impresa oggetto di intervento.
L’impresa deve inoltre essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), con la normativa antimafia e in situazione di regolarità fiscale. Sono escluse le imprese in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria.
Interventi ammissibili
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture;
- riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione)funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei punti I, II e III che precedono;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le sole attività termali;
- digitalizzazione (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, come indicati dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 83/2014);
- acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che gli acquisti siano funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei punti I, II, III, IV e V che precedono.
Gli interventi a pena di decadenza dei benefici devono:
- iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari;
conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi, prorogabile su richiesta di massimo 6 mesi, fermo restando che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Spese ammissibili
L’elenco delle spese ammissibili verrà pubblicato con apposito documento che dovrà essere pubblicato sul sito del Ministero del Turismo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle modalità attuative (23/12/2021).
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 TUIR, ovverosia secondo il “principio di competenza”.
Decorrenza degli interventi
Le spese sono ammissibili se sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1°febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
Tipologia e misura delle agevolazioni concedibili
- Credito d’imposta dell’80% delle spese sostenute utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati;
- Contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento, ma è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo oppure con una cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.
Infine, per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
Ferme restando le misure delle agevolazioni sopra descritte, l’Avviso prevede che gli incentivi verranno attribuiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche riducendo proporzionalmente l’incentivo riconoscibile.
Gli incentivi vengono concessi in conformità e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti de minimis e non sono invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Procedura telematica per il riconoscimento del contributo
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite apposita piattaforma on line. Le modalità di accesso alla piattaforma saranno definite con apposita comunicazione del Ministero del Turismo che dovrà essere pubblicata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle modalità attuative (23/12/2021).
Le imprese potranno presentare l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma on line.
Il Ministero comunicherà l’elenco dei beneficiari entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Modalità di erogazione dei contributi e di loro fruizione
Gli incentivi sono erogati in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell'intervento e nel rispetto delle dotazioni annuali stanziate.
Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il credito è cedibile e può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche.
Il contributo a fondo perduto verrà erogato dal Ministero del Turismo entro novanta giorni dall’acquisizione della completa documentazione giustificativa richiesta dalla norma.
Dotazione finanziaria
100 milioni di euro per l’anno 2022
180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
40 milioni di euro per l’anno 2025.